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Argomento: Educazione finanziaria

Cessione del quinto e Delegazioni di pagamento

Caro Consumatore, 

sicuramente hai sentito parlare di Cessione del quinto e Delegazioni di pagamento, o molto probabilmente l’hai contratta tu stesso.

Conosciamola più nel dettaglio.

La Cessione del quinto dello stipendio (e assimilati) è una tipologia di finanziamento istituita con il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R) del 5 Gennaio 1950 n. 180 – e con il relativo regolamento attuativo, il D.P.R 28 Luglio 1950 n. 895 – con l’intento di privilegiare la categoria dei dipendenti pubblici (pratica, invero, già in uso a partire dall’Unità d’Italia grazie a Re Vittorio Emanuele II il quale intendeva favorire, attraverso la concessione di un prestito a condizioni agevolate, i dipendenti statali).

 L’evoluzione della relativa normativa, con il chiaro obbiettivo di ampliare la platea dei destinatari dell’istituto di cui in argomento, ha esteso la possibilità di usufruire della Cessione del quinto a pensionati e dipendenti del settore privato (oggi accessibile a dipendenti a tempo indeterminato e determinato di Amministrazioni statali, Amministrazioni Pubbliche e Parapubbliche, S.p.A., S.r.l., S.c.a.r.l., Enti, Fondazioni, Onlus; Pensionati Inps ed Ex Inpdap), rendendola una delle principali forma di finanziamento in uso nel nostro Paese

Prevede ammortamenti massimi di 120 rate mensili pari al quinto dell’emolumento netto percepito dal dipendente/pensionato, di importo costante, calcolate applicando un tasso fisso, e comprende un’assicurazione rischio vita e/o rischio impiego, generalmente a carico della banca, a tutela e garanzia del versamento di quanto dovuto nelle ipotesi di mancato pagamento.

A farsi carico del versamento delle rate dovute al creditore è il datore di lavoro del debitore o l’istituto di previdenza, che, dopo aver valutato la correttezza del contratto ai sensi della normativa di settore, esprime il proprio benestare all’operazione di finanziamento e si impegna a trattenere le rate dagli stipendi/pensioni corrispondendole alla banca o alla società finanziaria che ha concesso il prestito. 

La cessione del quinto può essere richiesta anche da chi ha in corso altre tipologie di prestiti o da chi ha avuto precedenti problemi di solvibilità bancaria, e presenta importanti vantaggi non solo per chi ne faccia domanda ma anche per l’ente erogatore. 

E’ tuttavia opportuno valutare attentamente le condizioni già in fase precontrattuale (momento in cui la Banca/Finanziaria deve obbligatoriamente consegnare al consumatore il modello SECCI  che specifica tutte le condizioni del contratto che il potenziale cliente sottoscriverà) e confrontarli con altri preventivi:  infatti, i significativi (ed a volte impropri) costi addebitati al consumatore che stipula un contratto di cessione del quinto hanno, da sempre, indotto la Banca d’Italia, anche a fronte dell’elevato contenzioso generatosi, ad intervenire nei confronti degli Istituti Finanziari interessati, sottolineandone il comportamento anomalo per le forme di remunerazione adottate a discapito dell’utente finale ed invitando più volte al contenimento dei costi connessi al prodotto attraverso l’adozione di prassi maggiormente corrette e pienamente rispettose delle normative di legge e di vigilanza. 

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